La recente modifica del d.l. n°50 del 24/04/2017 relativa alla compensazione dei crediti IVA e dei crediti relativi alle imposte dirette impone ai professionisti di apporre il visto conformità non più per le dichiarazioni che contengano compensazioni oltre i € 15.000, bensì oltre i € 5.000.
Risulta necessario quindi adeguare in parte il normativo della propria polizza RC professionale. La integrazione della copertura assicurativa è altresì necessaria per poter continuare a rilasciare il visto di conformità, pena l’esclusione dall’elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio.
La modifica deve avvenire entro i termini previsti dalla ricezione della comunicazione di avviso da parte della Direzione Regionale Entrate e comunque al momento del rinnovo della polizza. Decorso tale termine, non vi saranno effetti di carattere sanzionatorio, ma si procederà alla cancellazione del nominativo dall’elenco, e non sarà, pertanto, più possibile rilasciare alcun visto.
Sarà, sempre e comunque possibile effettuare nuovamente l’iscrizione all’elenco, fornendo la documentazione completa ai sensi dell’art. 21 del d.m. n°164 del 31 Maggio 1999.
Il nuovo limite non ha carattere retroattivo, pertanto si applica alle dichiarazioni presentate dal 24/04/2017 in poi.
Sono, dunque, fatti salvi dall’adeguamento:
– i modelli IVA 2017 o Unico 2016 e Irap 2016 (per chi non ha l’esercizio coincidente con l’anno solare);
– i modelli F24 che, pur se presentati dopo il 24/04/2017, utilizzano crediti in compensazione emergenti da dichiarazioni già trasmesse precedentemente.
Si applicherà, invece, la nuova modifica alle dichiarazioni ancora da presentare al 24/04/2017 (IVA 2017 con ritardo fino a 90 giorni o Redditi 2017 o IRAP 2017).
La presente per informarvi che Prévira Assicurazioni ha provveduto a contattare le Compagnie per l’adeguamento relativo alle suddette modifiche. Sarà, dunque, possibile per i professionisti integrare quanto esistente o sottoscrivere nuove polizze secondo la vigente normativa.